Art. 3.
(Disciplina dell'unione registrata).

      1. Dopo l'articolo 455-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-ter. - (Disciplina dell'unione registrata). - All'unione registrata e ai rapporti tra i contraenti dell'unione registrata si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, al capo II del titolo VII, al titolo VIII, al titolo IX, al titolo XI, al titolo XII, al titolo XIII e al titolo XIV del presente libro.

 

Pag. 6


      Il rapporto tra i contraenti dell'unione registrata è assimilato al rapporto tra i coniugi.
      Si applicano all'unione registrata le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali, fiscali, previdenziali e di lavoro, di ogni ordine e grado, relative al matrimonio e agli effetti da esso derivanti ancorché previste da leggi speciali, ai fini della costituzione, della celebrazione, della registrazione, dello scioglimento, dell'acquisto della cittadinanza, della disciplina dei diritti e degli obblighi, dei rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali tra i contraenti, della successione per causa di morte, degli effetti opponibili ai terzi.
      Nelle disposizioni normative di ogni ordine e grado, fatte salve le eccezioni previste dal presente articolo, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche al contraente dell'unione registrata o ai contraenti dell'unione registrata.
      Si applicano all'unione registrata le disposizioni relative alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori e alla disciplina della procreazione medicalmente assistita.
      Non si applicano all'unione registrata le disposizioni di maggior favore espressamente previste per la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio.
      Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio che trovano fondamento nella diversità di genere tra i coniugi.
      Non si applicano all'unione registrata le disposizioni relative al matrimonio di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 847, e successive modificazioni, e all'accordo reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121».